LEGGE 124/2019: SERBATOI DI CARBURANTE

Alle Associazioni territoriali / aderenti. Comunicazioni e informazioni.

Nell’ambito della Legge 124/19 sono contenuti dei dispositivi normativi con i quali il legislatore intende contrastare le frodi in materia di accisa. In tale ambito l’attuale regolamentazione, sulla gestione dei serbatoi per il deposito di carburante, è stata ridotta a 5 metri cubi.

Oltre i 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi occorrerà tenere un registro di carico e scarico con modalità semplificate (secondo un modello che stabilirà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Su tale registro dovranno essere annotati i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine installate, per ciascuna giornata, con un prospetto riepilogativo annuale da inviare alle dogane entro il 30 gennaio successivo all’anno di esercizio.

Oltre a questo nuovo adempimento, gli esercenti devono non solo consentire i controlli periodici o occasionali, ma devono anche denunciare preventivamente l’esercizio all’ufficio delle dogane competente per territorio (“compresi quelli in distribuzione automatica per usi privati, agricoli e industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi”).

La questione ha assunto una preoccupante connotazione, sia per quanto riguarda gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, la cui scadenza prevista nel prossimo mese di aprile non favorisce la necessaria programmazione, sia per quanto concerne il versante sanzionatorio.

Affinché ci sia chiarezza nelle procedure e nei tempi di applicazione, procederemo ad un confronto con l’Agenzie delle Dogane.     

RIMBORSO ACCISE ALLE IMPRESE COMUNITARIE

Con una specifica nota, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver modificato il criterio di riparto di competenza per le richieste di rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale da parte di imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

A decorrere dall’1 aprile 2020 (quindi per i consumi riferiti al I trimestre 2020) le suddette imprese dovranno presentare la dichiarazione dei consumi all’Ufficio delle Dogane in base allo Stato membro di appartenenza così come indicato nella nota. L’Ufficio delle Dogane di Roma I sarà disponibile a ricevere le dichiarazioni di rimborso relative ai periodi precedenti.

OLANDA: DISTACCO TRASNAZIONALE

Il Ministero degli Affari sociali e dell’occupazione olandese ha comunicato che dall’1 marzo 2020 entrerà in vigore per le imprese straniere che distacchino lavoratori in Olanda l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco alle autorità nazionali utilizzando l’apposito portale online all’indirizzo www.postedworkers.nl. Come è noto, l’Olanda aveva inizialmente previsto che tale obbligo scattasse dall’1 gennaio 2018 ma fino ad ora era rimasto sospeso. Si rammenta che per le imprese di autotrasporto la disciplina del distacco si applica solo al cabotaggio e non anche ai trasporti internazionali ed al transito.