sanzioni per contratto scritto e scheda di trasporto

marzo 15th, 2010 by aitras | Filed under Aitras News.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, è stato pubblicato il Decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 che in forza della possibilità di apportare correttivi alla riforma dell’autotrasporto, prevista dalla legge delega 32 del 2005, modifica ed integra alcune disposizioni del decreto legislativo 286 del 2005.

Data certa

Diventa obbligatorio dotare il contratto scritto di una data certa, al fine - si legge nella relazione ministeriale al provvedimento - “di prevenire il fenomeno della cosiddetta retrodatazione dei contratti, nella pratica ostativo all’individuazione di responsabilità (sistema delle responsabilità condivise) per infrazioni eventualmente commesse durante un’operazione di trasporto”.
In proposito si fa presente che, allo stato della legislazione attuale, la data certa viene conferita ad un documento mediante un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale o altri) o tramite attestazione rilasciata da un Ente pubblico terzo (ad esempio Uffici Postali, Camera di Commercio, ecc..).
Nulla esclude che per il futuro possano essere individuati, con specifici provvedimenti, sistemi ulteriori per conferire la data certa al contratto di trasporto.

Indicazione dei tempi massimi di carico e scarico della merce

E’ stato introdotto un ulteriore elemento essenziale al contratto scritto ossia l’indicazione dei tempi massimi di carico e scarico della merce. Esso si aggiunge ai cinque originariamente previsti dallo stesso articolo 6 (nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero d’iscrizione del vettore all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento e luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario).
La finalità di questa modifica è quella (indicata nella citata relazione) di “indurre le parti a concordare i tempi in questione, ed a stabilire consensualmente un’eventuale compenso aggiuntivo, da corrispondersi in caso di eccessive attese del trasportatore riconducibili a responsabilità del committente”.

Scheda di trasporto

Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza della circolazione stradale e per facilitare i controlli su strada, sulla base dell’esperienza maturata e delle richieste formulate dagli operatori di polizia stradale, il decreto legislativo 241/2008 introduce un nuovo documento denominato “scheda di trasporto”, che permette di risalire ai diversi soggetti della filiera del trasporto, cui sono imputabili le responsabilità condivise per la corretta esecuzione del servizio.
La scheda di trasporto, prevista dall’art. 7-bis ora introdotto nel decreto 286, dovrà trovarsi a bordo del mezzo solo in mancanza dell’eventuale contratto scritto o di altra documentazione che sarà riconosciuta equivalente con decreto ministeriale da adottare presumibilmente entro i primi giorni di marzo. Con lo stesso decreto saranno indicati i contenuti della scheda di trasporto (generalità del vettore, committente, caricatore e proprietario della merce; tipologia e peso della merce trasportata e luoghi di carico e scarico della stessa) e le categorie di trasporto di merci a collettame che, per espressa indicazione del nuovo articolo 7-bis, sono esenti dall’utilizzo della scheda.
La compilazione della scheda di trasporto è effettuata a cura del committente (art. 7-bis, comma 1). La scheda va tenuta a bordo del veicolo per essere esibita in occasione di un controllo su strada.
La mancata, incompleta o non veritiera, compilazione della scheda di trasporto è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro. La sanzione si applica al committente ovvero a “chiunque non compila la scheda di trasporto” (comma 4);
La mancata tenuta della scheda a bordo del mezzo o, in alternativa, del contratto scritto o della documentazione che sarà ritenuta equivalente, o la loro non esibizione, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 120 euro (comma 5) e, come conseguenza, la misura cautelare del fermo amministrativo del veicolo, sino a quando non venga esibita la scheda di trasporto o la documentazione equipollente. Tale esibizione deve avvenire entro i 15 giorni dall’accertamento dell’infrazione. In caso di ulteriore mancata esibizione l’ufficio accertatore applicherà le seguenti sanzioni:
• il fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell’art. 214 codice della strada (si fa notare che la disposizione non sembra prevedere una durata al fermo in esame);
• il mancato possesso di un documento essenziale per la circolazione, ai sensi dell’art. 180, comma 8, cds. da un minimo di 389 ad un massimo di 1559 euro;
• la mancata compilazione della scheda di trasporto, ai sensi dello stesso art. 7-bis in parola, con il pagamento di una somma dal minimo di 600 fino a 1.800 euro.
Le sanzioni appena indicate - conclude l’art.7-bis - si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri.

Formazione accelerata per l’ottenimento della CQC

Con le modifiche al Capo II, del decreto 286, è ora recepita in maniera completa la direttiva comunitaria 2003/59 che, nell’introdurre la carta di qualificazione dei conducenti, aveva previsto, oltre al sistema di formazione obbligatorio normale (di 280 ore), anche la possibilità di adottare un sistema accelerato di 140 ore.
Sistema che in base alle modifiche all’articolo 18 del decreto 286 va applicato ai soggetti maggiorenni già titolari di patente C (evitando in tal modo che ripetano lezioni ed esami già svolti per il conseguimento di tale patente). Per i soggetti aventi tra i 18 ed i 21 anni che effettuano la formazione accelerata permane la limitazione di massa per la guida dei veicoli adibiti al trasporto di merci (fino a 7,5 ton. - art. 115, comma 1, lett. D) n. 2).
Le materie e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione accelerata, che come anticipato hanno la durata di 140 ore (di cui 10 ore di guida individuale), verranno precisate con decreto del Ministro dei Trasporti presumibilmente entro la fine del prossimo mese di aprile.
Nelle modifiche è prevista la possibilità di svolgere alcune ore di guida (4 su 10 nella formazione accelerata e massimo 8 su 20 in quella normale) in un simulatore di alta qualità, anziché alla guida di un mezzo su strada. Le caratteristiche del simulatore saranno definite con decreto del Ministro dei Trasporti presumibilmente entro fine di luglio 2009.

Sanzioni per mancata documentazione relativa al rapporto di lavoro conducnete e impresa di trasporto

E’ stato precisato che in caso di assenza, a bordo del mezzo, della documentazione relativa al rapporto di lavoro tra conducente e impresa di trasporto, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 180, commi 7 e 8 del codice della strada (sanzione pecuniaria da 38 a 155 euro e in caso di mancata esibizione a seguito della richiesta dell’ufficio accertatore la sanzione da 389 a 1559 euro).


 

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