sanzioni per chi non rispetta i costi minimi di sicurezza

dicembre 21st, 2009 by aitras | Filed under Aitras News.

Sanzioni a chi non rispetta i costi minimi di sicurezza nei contratti verbali: individuate le autorità competenti ad applicarle.

 

Con il Decreto Interministeriale si individuano le Autorità che dovranno applicare le sanzioni previste dalla Legge per chi, avendo stipulato un contratto verbale, non rispetti i costi minimi di sicurezza.
Resta da capire perché a parità di prestazione di trasporto, la scelta di redigere il contratto in forma scritta può consentire al committente di evitare le sanzioni, anche quando decida di pagare al trasportatore anche molto menio di quanto il Ministero considera “minimo di sicurezza”.
Le sanzioni prevedono l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché ll’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Con il Decreto Interministeriale pubblicato sulla G. U. del 14 dicembre scorso (anche se firmato già dallo scorso settembre!), si individuano le Autorità che dovranno applicare le sanzioni previste dalla Legge per chi, avendo stipulato un contratto verbale, non rispetti i costi minimi di sicurezza che saranno definiti dal futuro Osservatorio della Consulta e che, intanto, sono stabiliti - non si sa con quanta effettiva validità in caso di contenzioso - dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati mensilmente sul suo sito web.

Come si ricorderà, le sanzioni prevedono l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, di ogni tipo, previsti dalla legge.

La vicenda ha avuto una travagliatissima storia, che ha visto il testo concordato originariamente con le Associazioni dei trasportatori  - e sul quale non avevamo espresso un giudizio aprioristicamente negativo - annacquarsi progressivamente sulla spinta di una committenza che ha saputo esercitare una lobbie pesantissima nei confronti del Parlamento e ha ottenuto persino l’assenso delle Associazioni degli autotrasportatori in occasione della sottoscrizione di uno degli ultimi “Protocolli d’intesa”

Resta da capire se, individuate le autorità, le sanzioni saranno davvero erogate, come sembrano essere sicuri proprio coloro che quel Protocollo di resa” hanno sottoscritto.

E, soprattutto, vorremmo che qualcuno rispondesse alla domanda di TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR sul perché, a parità di prestazione di trasporto, la semplice scelta di redigere il contratto in forma scritta piuttosto che in forma verbale, possa consentire al committente di evitare le sanzioni, anche quando decida di pagare al trasportatore anche molto meno di quanto il Ministero considera il “costo minimo di sicurezza”.

Ad ogni buon conto, le Autorità individuate dal Decreto e le relative sanzioni che esse dovranno irrogare sono, rispettivamente:

  • Agenzia delle Entrate con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali;
  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai

  • benefici finanziari;
  • Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Rispetto alla competenza di quest’ultimo Ministero, il decreto stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà a segnalare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali l’adozione di provvedimenti di sua competenza, in materia di esclusione dall’accesso alle agevolazioni previdenziali

 

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