scheda di trasporto circolare
agosto 2nd, 2009 by aitras | Filed under Aitras News.|
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Il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno varato la Circolare, già pubblicata sul nostro sito, avente ad oggetto: “Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21/11/2005, n. 286. Istituzione della Scheda di trasporto: disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo”. Il Documento, assai complesso ed articolato, dovrebbe servire a chiarire molti dei punti che la pubblicazione del Decreto Ministeriale dello scorso 30 giugno aveva lasciato aperti o, addirittura, contribuito a far sorgere. Ricordiamo, per brevità, ai nostri lettori che l’istituzione della Scheda di trasporto è stata prevista dal D. Lgs. 22/12/2008 n. 214 che aveva, a tale scopo, modificato il D. Lgs. 286 del 21/11/2005, ovvero il provvedimento con cui fui dato effettivo corso alla cosiddetta “liberalizzazione” dell’autotrasporto, introducendovi un apposito articolo 7 bis. Scopo dell’introduzione di tale articolo è stato, per il Parlamento, quello di “conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi”. “A tal fine”, ricorda la Circolare, “è stato istituito un «documento di tracciabilità della merce», in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, denominato «Scheda di trasporto», che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci). DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA La Circolare chiarisce che le disposizioni previste dal D. Lgs. 22/12/2008 n. 214 e rese operative dal Decreto Ministeriale dello scorso 30 giugno si applicano a far data dal 15 giorno dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla G.U. e cioè dal 19 luglio 2009. Eventuali contravvenzioni per la mancanza della Scheda di trasporto, elevate dalle Forze dell’Ordine prima di tale data, possono dunque essere appellate con certezza di vittoria presso i Giudici di Pace competenti. CONTENUTI DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La Circolare, chiarito che il Modello allegato al Decreto Ministeriale non rappresenta un formato vincolante, ricapitola, invece i dati che tassativamente, la Scheda di Trasporto deve contenere, ovvero:
Degna di nota è la sottolineatura che compete al committente, qualora non sia stato in grado di identificare in modo preciso, prima dell’esecuzione del trasporto, il proprietario della merce, annotare sulla Scheda di trasporto – nello spazio dedicato alle “eventuali dichiarazioni” - le motivazioni di tale incapacità o impossibilità. La Circolare indica poi i dati che la Scheda deve contenere a proposito della merce oggetto del trasporto: 1. La tipologia e le caratteristiche merceologiche dei prodotti trasportati; 2. Il loro confezionamento e le caratteristiche degli imballaggi e, se si tratti di contenitori, il prodotto in essi contenuto; 3. La quantità di colli, se si tratti di merce standardizzata e con ciascuno dei pezzi di peso e caratteristiche analoghe; in alternativa, il peso globale della spedizione espresso in Kg.; 4. Luogo o luoghi di carico e di scarico delle merci trasportate. ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE La Circolare precisa che la Scheda può contenere le istruzioni che il committente fornisce la vettore circa le modalità di esecuzione del trasporto. Ovviamente, quando tali istruzioni vi siano esse dovranno essere tenute in considerazione e considerate esaustive ai fini dell’individuazione delle responsabilità soggettive dei soggetti della filiera nella violazione, eventualmente determinatasi, delle norme sulla sicurezza della circolazione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 286 del 21/11/2005. Solo l’eventuale mancanza di tali indicazioni, quindi, farà scattare la procedura della richiesta alle parti del contratto scritto di trasporto o, in mancanza, della altra documentazione con cui il committente potrà provare la mancanza di sue responsabilità nelle violazioni commesse dal veicolo del vettore. I DOCUMENTI “EQUIPOLLENTI” ALLA SCHEDA DI TRASPORTO Questa parte della Circolare è quella che contiene le “novità” più controverse, sulle quali committenza e primi vettori hanno già fatto conoscere la propria contrarietà e si sono ripromesse di ottenere modifiche in tempi strettissimi. Ma cosa dice di tanto grave la Circolare? Essa si limita, per quel che siamo in grado di giudicare, a riconfermare l’elenco dei documenti che vanno considerati come “equipollenti” alla Scheda di trasporto e che già venivano indicati tali dall’art. 3 del Decreto Ministeriale dello scorso 30 giugno. IL CONTRATTO SCRITTO E’ ovviamente da considerarsi come “equipollente” alla Scheda di trasporto il contratto di trasporto, purché redatto in forma scritta e, come recita l’art. 6 del D. Lgs. 286/05 come modificato dal D. Lgs. 214/08, dotato di “data certa” oltre che di tutti gli altri elementi che l’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 286/05 come modificato dal D. Lgs. 214/08 considera come essenziali ai fini della stipula di un contratto scritto di trasporto e per i quali rimandiamo i lettori a quel provvedimento. La Circolare precisa che i mezzi per fornire “data certa” ai contratti scritti sono i seguenti:
In mancanza di uno dei metodi sovra descritti, il contratto si intenderà privo di data certa e quindi non potrà essere definito come “contratto scritto” ai fini della individuazione delle responsabilità dei protagonisti della filiera (e, aggiungiamo noi, neppure ai fini del non riconoscimento al vettore, da parte del committente, dei costi minimi definiti con l’art. 83 bis della legge 133/08). GLI ALTRI DOCUMENTI “EQUIPOLLENTI” La Circolare enumera tutti gli altri documenti indicati come equipollenti dall’art. 3 del Decreto Ministeriale dello scorso 30 giugno e che, per brevità, non riprendiamo. Tuttavia precisa che questi documenti, per essere considerati tali, devono contenere tutte le indicazioni previste per la Scheda di trasporto. In mancanza di qualcuna di esse, il committente ha l’obbligo di integrare il documento prima dell’inizio del trasporto - ove esso sia modificabile senza violazioni di altre norme – ovvero di integrarlo comunque con una Scheda di trasporto, sia pure riempita solo nelle parti non ricomprese nel documento “equipollente”. TRASPORTI INTERNAZIONALI La Circolare chiarisce che la previsione normativa si applica all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi effettuata in ambito nazionalee quindi deve essere osservata anche dagli autotrasportatori stranieri che operano nel territorio nazionale nell’ambito di una relazione di traffico che si sviluppi:
In questi casi, tuttavia, non dovrà essere compilata e tenuta a bordo la Scheda di trasporto, ma devono essere presenti sul veicolo, a seconda dei casi, la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali. MODALITA DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La Circolare specifica che, nel caso di complessi veicolari o di veicoli con più unità atte al carico ( ad es. cisterna scompartita) può essere compilata un’unica Scheda di trasporto o, quando le circostanze lo richiedano (ad es. diversi caricatori, diversi proprietari della merce, ecc.) anche una Scheda di trasporto per ognuna delle unità di carico. Analogamente, nel caso di trasporti con più luoghi di scarico, si potrà compilare un’unica Scheda con le indicazioni degli scarichi ovvero tante schede quante sono le partite di merce destinate ai diversi scarichi. A CHI COMPETE LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO? La Scheda di trasporto,ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, prima dell’inizio del trasporto. La Circolare specifica che il vettore non può essere considerato “delegato del committente” e quindi non può né compilare, né sottoscrivere a suo nome la Scheda. Egli può, tutt’al più, qualora se ne manifesti l’esigenza nel corso del viaggio, annotare, nell’apposito spazioriservato a “osservazioni varie“. le variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, senza mai cancellare o manomettere le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato. ESENZIONI DALL’OBBLIGO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’art. 30[1]. Sono esenti anche i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi. Per trasporto di collettame si intende un trasporto effettuato mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Il trasporto di collettame è quindi, secondo la Circolare che ne definisce per la prima volta le caratteristiche, un trasporto caratterizzato dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Si rammenta che l’esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata. CHI DEVE DETENERE LA SCHEDA DI TRASPORTO? Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. LE SANZIONI Le sanzioni amministrative sono previste per la violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della Scheda di trasporto. Competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata. Le sanzioni sono applicate alle diverse figure della filiera del trasporto a seconda della violazione commessa: Mancanza della Scheda di trasporto a bordo del veicolo Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la Scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta od altra documentazione considerata equipollente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. La sanzione è applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi. All’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la Scheda di trasporto, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente. L’esibizione della documentazione deve avvenire entro 15 giorni successivi all’accertamento della violazione e può essere realizzata, presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l’accertatore. Qualora l’esibizione non sia avvenuta entro il termine predetto, l’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore procede all’applicazione di un’ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell’art. 7-bis del D. Lgs. 286/05 come modificato dal D. Lgs. 214/08, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Per l’omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, del C.d.S., (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00) Qualora l’esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini sopraindicati, dopo l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque restituito al vettore. Secondo le disposizioni del comma 6 dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, le sanzioni di cui sopra si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto sopra indicate. Queste sanzioni, tuttavia, si applicano solo quando non siano già previste, da altre norme, specifiche sanzioni diverse e più gravi per chi non abbia con sé i documenti soprarichiamati. Mancata o incompleta compilazione della Scheda di trasporto Il committente, ovvero chiunque non compila la Scheda di trasporto o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro. La Circolare specifica che la sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la Scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti:
Le stesse sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti equipollenti di trasporto, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento dì cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria o degli accordi o delle convenzioni internazionali. Nel rinviare i nostri lettori ad una attenta lettura della Circolare ed ad ulteriori approfondimenti che, certamente, si renderanno necessari, ricordiamo che TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR e la società di consulenza TRASFOSERVICE 2001 S.r.l. sono a loro disposizione per affrontare, al meglio, i problemi connessi a questa ulteriore incombenza che finisce per scaricarsi sull’autotrasporto senza, come abbiamo già detto in sede di valutazione del Decreto Ministeriale, che la Scheda di Trasporto possa porre rimedio alcuno alla follia per la quale lo stesso trasporto, se effettuato a seguito di un contratto scritto o di un accordo verbale, può essere legittimamente remunerato in modo totalmente diverso e risultare, ciò nonostante, rispettoso, in entrambi i casi, delle norme in tema di tutela della sicurezza della circolazione e della salute degli addetti che lo effettuano
[1] Secondo l’art. 30 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono soggetti: a. gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento; b. gli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne; c. gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea; d. gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera; e. gli autofurgoni destinati al trasporto di salme; f. gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli; g. le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario; h. gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile. |





