novità scheda di trasporto

agosto 13th, 2009 by aitras | Filed under Aitras News.

Ministero dell.Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

 

Si fa seguito alla circolare del 17.7.2009 con la quale sono state impartite le prime

indicazioni operative relative alla corretta compilazione ed alle procedure di controllo della scheda

di trasporto di cui all.art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005.

In questa prima fase di applicazione della nuova normativa, sono pervenuti numerosi

quesiti tendenti ad ottenere ulteriori precisazioni soprattutto per quanto riguarda le modalità di

compilazione della scheda.

In proposito, nell.ottica di favorire e rendere più flessibile l.impiego dell.importante

strumento di controllo della filiera di trasporto costituito dal nuovo documento, si forniscono le

seguenti precisazioni.

1. Utilizzo di copie delle schede di trasporto

La scheda di trasporto deve essere portata a bordo del veicolo in originale. Tuttavia, poiché

questo documento assume, nell.ambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di

una scrittura privata, si ritiene siano ad esso applicabili le disposizioni dell.art. 2719 CC che

dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un

documento, valgono come l’originale a meno non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia

sottoscritto l.originale del documento.

Per questo motivo, in occasione di un controllo stradale, il documento può essere esibito

anche in copia, non autenticata, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che

della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica.

Occorre peraltro precisare che, quando il documento originale sia redatto e spedito al

vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai

documenti digitali di cui al decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) e

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in

materia di documentazione amministrativa).

In occasione del controllo stradale, per certificare l.avvenuta esibizione della copia del

documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, sulla stessa gli

organi di controllo apporranno le annotazioni di cui al successivo paragrafo 9 della presente

circolare.

2. Documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi

Allo scopo di tenere in adeguata considerazione le esigenze operative che sono state

rappresentate per operazioni di trasporto più complesse, si precisa che, sulla scheda di trasporto

relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e

spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi

diversi, l.indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico o scarico, può essere

effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che, nell.ambito

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della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad

esempio: bolle di consegna, ecc).

In tali casi, perciò, fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli

eventuali documenti equipollenti o sostitutivi, la verifica delle cose trasportate e del rispetto delle

disposizioni dei luoghi di carico e scarico è compiuta dagli organi di controllo attraverso i predetti

documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei

documenti di trasporto.

3. Indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l.impiego di codici convenzionali.

Quando lo impongono esigenze di tutela della riservatezza commerciale dei soggetti

coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, la scheda di trasporto o altro

documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando le generalità di questi

soggetti e le altre informazioni che li riguardano (quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della

merce) in modo codificato.

Tuttavia, allo scopo di consentire un immediato controllo da parte delle Forze di Polizia

dell.effettiva identità di tali soggetti, nonché delle informazioni che li riguardano, a bordo del

veicolo utilizzato per il trasporto deve essere sempre presente un documento integrativo,

sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l.immediata decodifica dei

predetti codici convenzionali.

4. Contratti stipulati in forma scritta

Nel caso in cui la copia del contratto esibita all.atto del controllo contenga tutti gli elementi

essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non

qualificabile come data certa secondo le modalità individuate dalla circolare del 17.7.2009, l.agente

accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione di cui si dirà

al paragrafo 9 della presente circolare.

5. Impiego di sub-vettori

Quando, per l.esecuzione del trasporto, un vettore a cui è stato affidato dal committente

l.incarico si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), il

vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di

committente.

Quest.ultimo deve, perciò, redigere una nuova scheda di trasporto, essendo impossibile la

modifica o l.integrazione di quella redatta dall.originario committente per la prima operazione di

trasporto.

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Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti.

6. Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto

Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto

nell.apposita sezione speciale dell.Albo degli autotrasportatori, che, per effettuare le relative

operazioni, si avvale di un.impresa consorziata, il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla

scheda di trasporto, nel campo .Osservazioni varie., il nominativo dell.impresa consorziata che

materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all.Albo degli

autotrasportatori.

Analoghe considerazioni valgono per le società cooperative di autotrasportatori.

7. Conservazione della scheda di trasporto

La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si

riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto.

Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di

conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.

8. Documenti per il trasporto internazionale di cose

Con riferimento al punto 2.4 della circolare del 17.7.2009, si conferma che i vettori stranieri

impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano, sono tenuti a compilare e conservare i

documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono

essere presenti a bordo del veicolo. Per questi vettori, in caso di mancanza dei predetti documenti,

si applicano le sanzioni amministrative di cui all.art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005.

Ciò posto, si precisa che i vettori - italiani e stranieri- che effettuano un trasporto

internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto,

ai sensi dell.art. 7 bis, comma 1, del decreto legislativo 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a

chi effettua il trasporto in ambito nazionale.

9. Annotazioni degli organi di controllo sulla scheda di trasporto

In occasione di controlli stradali in materia di autotrasporto, gli organi di controllo avranno

cura di annotare sulla scheda di trasporto la data e l.ora del controllo e le generalità di chi lo ha

effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell.esibizione del documento. Ciò, infatti,

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potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda,

garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute.

10. Documenti equipollenti. Trasporti esenti (collettame)

In ordine ai documenti equipollenti, di cui all.art. 3 del D.M. 554/2009, nonché in merito ai

trasporti a collettame, esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, si fa riserva di fornire

ulteriori precisazioni, con successiva circolare, all.esito degli approfondimenti tecnico-giuridici in

corso sulle diverse fattispecie.

***

I signori Prefetti, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati di voler estendere il

contenuto della presente agli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE GENERALE

Rosini Clara Ricozzi

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