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gennaio 16th, 2009 by aitras | Filed under Aitras News.

1. Contributi per l’acquisizione di autoveicoli “Euro 5” nel 2008. Termine scadenza domanda al 31 gennaio 2009.
2. Trasporto su strada di merci pericolose. Nuova procedura meccanizzata per il rilascio del certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 “barrato rosa”.
3. Incentivo per le autostrade del mare. Decreto del Ministro dei Trasporti del 16 Dicembre 2008, sulle modalità di richiesta del beneficio.
4. Codice della strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.
5. Risorse dell’autotrasporto. Sgravio contributivo sulle somme erogate nel 2008 agli autisti, a titolo di lavoro straordinario. Istruzioni operative INPS. Messaggio n.288 del 7 gennaio 2008.

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1. Contributi per l’acquisizione di autoveicoli “Euro 5” nel 2008. Termine scadenza domanda al 31 gennaio 2009.

Il 31 gennaio prossimo scade il termine perentorio per l’invio al Ministero dei Trasporti delle domande, per l’ottenimento del contributo per l’acquisizione di autoveicoli “euro 5″ relativo all’anno 2008.

Dopo tale data non sarà più possibile, per le imprese che non ne abbiano fatto domanda, ottenere il contributo in oggetto, pari a circa 3.400 euro per ogni veicolo (con maggiorazioni per le imprese aventi sedi nelle Regioni del Sud), pur avendo i requisiti previsti dalla normativa: cioè aver acquistato in proprietà o acquisito a leasing nel 2008 autoveicoli o complessi veicolari, nuovi di fabbrica, adibiti esclusivamente al trasporto merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate appartenenti alla categoria euro 5 o superiori (cioè omologati ai sensi della direttiva 1999/96/CE come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE).

Cosa prevede il Decreto sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi alle imprese per l’acquisizione di autoveicoli “euro 5″ nel biennio 2007-2008 – D. M. 24 settembre 2008.

In merito ai contenuti del decreto attuativo del beneficio in oggetto, si segnala che:
- destinatarie del beneficio sono le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori, compresi i loro raggruppamenti (cooperative, consorzi e società consortili) sempre che siano iscritti nell’apposita sezione del predetto Albo (art. 2, comma 3);
- oggetto del beneficio è l’acquisto in proprietà o l’acquisizione a leasing di autoveicoli o complessi veicolari, nuovi di fabbrica, adibiti esclusivamente al trasporto merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate appartenenti alla categoria euro 5 o superiori (cioè omologati ai sensi della direttiva 1999/96/CE come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE);
- le acquisizioni finanziabili sono quelle effettuate nel biennio 2007/2008, a condizione che la data d’immatricolazione dei citati veicoli sia compresa tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008 (art. 2, comma 1). Detta condizione va dimostrata allegando alla domanda copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria dei veicoli e copia delle loro carte di circolazione;
- l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per ogni acquisizione fatta nel biennio 2007-08, stabilito in funzione della tipologia d’impresa e della zona nella quale essa ha sede, negli importi in euro indicati nella seguente tabella:

Contributo Piccole e medie imprese (*) Altre imprese

Imprese aventi sede in aree normali
3.400
2.550
Imprese con sede in aree in via di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
4.250
3.400

- le domande per accedere ai contributi vanno redatte, a pena di nullità, secondo un modello allegato al decreto e inviate per raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione Generale per il trasporto stradale - Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma), entro i seguenti termini perentori:

- PRIMA SCADENZA - 13 Novembre 2008 (cioè nei 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta) per le acquisizioni effettuate nel 2007 (entro il 31 dicembre 2007);
- SECONDA SCADENZA - 31 gennaio 2009, relativamente alle acquisizioni effettuate nel 2008 (entro il 31 dicembre 2008);
- nelle domande le imprese devono indicare il numero dei veicoli acquisiti e da sovvenzionare, dichiarare di non avere ricevuto, nell’ultimo triennio, aiuti individuali di Stato per l’acquisizione di detti veicoli, e allegare la seguente documentazione;
- copia del contratto di acquisito o di leasing degli stessi veicoli e copia delle fatture comprovanti l’importo pagato e la data dell’acquisizione;
- copia della carta di circolazione, comprovante sia la data di immatricolazione che la categoria di emissioni inquinanti “euro 5″;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se l’impresa può avvalersi delle maggiorazioni previste dal DPR 273/2007, in quanto considerata piccola o media impresa e/o ubicata in zona in via di sviluppo. Tali dati sono peraltro richiesti anche dal modulo di domanda predisposto dal Ministero e vanno ivi indicati da parte delle imprese richiedenti.

Il contributo verrà riconosciuto alle imprese non prima della primavera del 2009 (a conclusione dell’unica istruttoria prevista per entrambe le domande) e verrà concretamente erogato in due fasi:
- la prima, a favore delle aziende che hanno avanzato istanza per le acquisizioni del 2007;
- la seconda, per quelle che hanno presentato domanda per le acquisizioni 2008.

Per coloro che intendono avvalersi dello specifico servizio di assistenza e consulenza predisposto dalla scrivente Confederazione, si fa presente che le domande vanno inviate ai nostri Uffici di Roma, entro e non oltre il 27 gennaio 2009, al fine di osservare il termine di scadenza in oggetto.

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2. Trasporto su strada di merci pericolose. Nuova procedura meccanizzata per il rilascio del certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 “barrato rosa”.

Il Ministero dei Trasporti ha emanato una nota (prot. 103032 DIV3-E del 19.12.2008) in cui stabilisce che, a partire dal 2 Febbraio pv, i rilasci ed i rinnovi del certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 ”barrato rosa”, avverranno mediante una nuova procedura meccanizzata; per i rinnovi – sottolinea la nota ministeriale – si procederà alla stampa di un nuovo certificato con il contestuale ritiro del precedente esemplare, che sarà trattenuto dall’Ufficio della motorizzazione.

Con l’occasione, il Ministero ha sottolineato alcune peculiarità legate al DTT 306 e - fatto, questo, molto importante - ha ricordato a quale regime debba sottostare la circolazione in Italia dei veicoli cisterna per i quali il barrato rosa non può tecnicamente rilasciarsi:
- Validità del certificato. E’ stata fissata in un anno dall’ultima ispezione tecnica che ne ha preceduto il rilascio. Tuttavia, se tale ispezione viene effettuata nel mese precedente o in quello successivo dalla data di scadenza nominale del certificato, il successivo periodo di validità decorre da detta scadenza (9.1.3.4..A.D.R.);
- Circolazione dei veicoli oltre il termine di validità del DTT 306. E’ consentita soltanto in Italia, a condizione che la visita sia stata prenotata entro la scadenza del certificato, in analogia a quanto avviene per la revisione.
- Tariffe. Per il rilascio ed il rinnovo del barrato rosa, si applica la tariffa prevista alla voce 4, tabella 3 allegata alla Legge 1 Dicembre 1986 n. 870 e ss modifiche. Il rilascio ed il rinnovo del certificato sono soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine.
- Veicoli già ammessi al trasporto di merci pericolose in ambito nazionale. Si tratta di quei mezzi per i quali non è possibile, da un punto di vista tecnico, rilasciare il barrato rosa; per essi, dopo aver sottolineato che è in fase di predisposizione una specifica idoneità alla circolazione, il Ministero ha ricordato che la loro circolazione deve avvenire secondo la previgente normativa, come aveva già stabilito la circolare ministeriale del 21.2.2005. Ciò significa che in attesa di questa nuova idoneità, questi mezzi possono continuare a viaggiare in Italia semplicemente in base al libretto MC 813 (o MC 452 per le cisterne che trasportano gas), senza che debbano esibire il barrato rosa (che, d’altronde, non potrebbero ottenere). Questa ulteriore precisazione dovrebbe sgombrare il campo da ogni equivoco, tenuto conto che alcune aziende avevano segnalato di essere state sanzionate per non aver chiesto, anche per queste cisterne, il rilascio del DTT306.

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3. Incentivo per le autostrade del mare. Decreto del Ministro dei Trasporti del 16 Dicembre 2008, sulle modalità di richiesta del beneficio.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 Gennaio 2009, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Dicembre 2008, che introduce una nuova modulistica per richiedere l’incentivo per l’utilizzo delle autostrade del mare (cd ecobonus); misura, questa, che è divenuta operativa oramai da un paio d’anni, ed alla quale possono accedere le imprese di autotrasporto merci che nel 2008 abbiano effettuato almeno 80 viaggi sulle tratte dove si applica il beneficio, utilizzando una nave destinata prevalentemente al trasporto merci (Ro-Ro Ro-Pax).

La nuova modulistica (che sostituisce integralmente quella utilizzata l’anno precedente) si compone:
a) del modulo denominato “Istanza di ammissione agli incentivi”;
b) dell’Allegato 1 “Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi”
c) dell’Allegato 2 “Elenco delle tratte marittime utilizzate nell’anno cui si riferisce l’istanza, per l’erogazione dei benefici; numero dei viaggi effettuati nell’anno solare cui si riferisce l’istanza, tonnellate trasportate e costi sostenuti”

La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente i predetti modelli - a pena di esclusione dall’incentivo – e va inviata a mezzo Raccomandata A/R al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale - Via G.Caraci, 36 – 00157 Roma – entro il 31 Gennaio p.v.

Per le ulteriori indicazioni tecnico-operative utili alla presentazione delle istanze rivolgersi alla Associazione Territoriale di appartenenza.

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4. Codice della strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 Dicembre 2008, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 Dicembre 2008 che, come ogni biennio, adegua gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada, alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (art. 195, comma 3 c.d.s).

L’adeguamento è in vigore dal 1 Gennaio scorso e non interessa le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio, per le quali non è ancora trascorso il periodo minimo prima dell’aggiornamento.

Ulteriori informazioni disponibili sul Minisito Confederale dedicato al Codice della Strada –
http://www.conftrasporto.it/mini_siti/default.asp?id=138

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5. Risorse dell’autotrasporto. Sgravio contributivo sulle somme erogate nel 2008 agli autisti, a titolo di lavoro straordinario. Istruzioni operative INPS. Messaggio n.288 del 7 gennaio 2008.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. 162570 del 26 novembre 2008, ha reso attuativo lo sgravio fiscale e contributivo previsto dall’art.83 bis del D.L. 112/2008 (come convertito nella legge 133 del 6 agosto del 2008) sugli straordinari degli autisti dipendenti delle imprese di autotrasporto, fissando l’esenzione nella percentuale del 28% del totale delle somme erogate a tale titolo nel 2008.

L’INPS ha infatti emanato il messaggio n.288 del 7 gennaio 2009 con il quale ha dettato le modalità operative che permettono alle imprese interessate di recuperare, con una delle denunce contributive in scadenza entro il 16 aprile 2009, i contributi versati in eccedenza.

Ecco lo stralcio del messaggio dell’Ente.

“Modalità operative.
I datori di lavoro interessati potranno recuperare le somme versate sulla parte del compenso erogato per lavoro straordinario, divenuto esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio. (Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26.3.1993 approvata con D.M. 7.10.1993).
A tal fine le aziende dovranno operare come segue:

- DM10
- assoggetteranno a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale effettueranno le operazioni di conguaglio;
- porteranno a conguaglio nel quadro “D” del DM10 l’importo dei contributi versati sul compenso per lavoro straordinario divenuto esente da contribuzione, utilizzando il codice importo di nuova istituzione “L490″ avente il significato di “rec. contr. su lavoro straordinario az. di trasporto”;
- indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, l’importo della retribuzione esente da contribuzione riportandola con i seguenti codici di nuova istituzione:
- “H600″ avente il significato di “rid. imponibile anno corrente” se il recupero dei contributi viene effettuato con la denuncia DM10 di dicembre 2008;
- “H700″ avente il significato di “rid. imponibile anno precedente”, se il recupero dei contributi viene effettuato con DM10 di gennaio o febbraio 2009;
- nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “contributi dovuti”;

EMENS
- nel flusso EMens, utilizzeranno l’elemento valorizzandolo nel seguente modo:
- se il recupero dei contributi viene effettuato con la denuncia DM10 di dicembre, sarà registrata una variabile in diminuzione per l’anno in corso, indicando “2008” nell’attributo “Anno” e nell’elemento il valore indicato sul DM10 con il codice “H600″; nell’elemento sarà indicata la retribuzione del mese di riferimento;
- se il recupero dei contributi viene effettuato con DM10 di gennaio o febbraio 2009, sarà registrata una variabile in diminuzione per l’anno precedente ed una variabile in diminuzione per l’anno in corso, al fine di annullare il conseguente spostamento di imponibile dal 2008 al 2009.
A tal fine sarà compilata la prima variabile indicando “2008” nell’attributo “Anno” e l’importo indicato sul DM10 con il codice “H700″ nell’elemento ed una seconda variabile indicando “2009” nell’attributo “Anno” e identico importo nell’elemento ; anche in questo in caso nell’elemento sarà indicata la retribuzione del mese di riferimento.
I datori di lavoro provvederanno, inoltre, a rimborsare ai lavoratori la contribuzione agli stessi trattenuta sull’imponibile divenuto esente da contribuzione”.

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